Piano 40+40 ore
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI
I docenti sono tenuti a svolgere i compiti stabiliti dal CCNL 2019-2021, che distingue i tipi di attività (leggere gli artt 43 e 44 riportati in fondo al documento).
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale,di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni el’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
In particolare, le attività funzionali all’insegnamento definite nell’art. 44,consistono in:
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consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
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riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazionealle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto.
Le ore non utilizzate sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
Tra gli adempimenti individuali dovuti dal docente rientrano le attività relative:
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alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
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alla correzione degli elaborati;
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ai rapporti individuali con le famiglie;
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lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativialla valutazione.
Inoltre, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti primadell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Tali adempimenti sono atti dovuti e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore funzionali all’insegnamento né tanto meno sono attività che possono essere retribuite.
La durata di una riunione collegiale è decisa in sede di deliberazione del Piano delle Attività.
La riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l’orario previsto(tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata:
es. durata del Collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore. Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi dei docenti (fino a 40 ore).
Sono collegi e consigli straordinari quegli incontri che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte.
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore. Ne consegue che costituisce undovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come è necessario considerarle nel monteore previsto dalla norma.
Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel c.d. giorno “libero”. Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo dellelezioni ma non dalle altre attività non di insegnamento. Gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo o con una retribuzione.
INFORMAZIONI PER IL DOCENTE IN PART-TIME O CON SPEZZONE ORARIO
I docenti con spezzone orario sono considerati alla stessa stregua dei docenti in part-time.
L’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 – Disposizioni riguardanti ilrapporto di lavoro a tempo parziale delpersonale della scuola – prevede che i docenti in regime di part-time:
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devono svolgere tutti gli adempimentiindividuali previsti CCNL 2019-2021, art. 44 e cioè:
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preparazione delle lezioni e delleesercitazioni;
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correzione degli elaborati;
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rapporti individuali con le famiglie;
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devono partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica diinizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
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devono partecipare alle attività collegialidei consigli di classe, ecc loro attribuitein proporzione all’orario di part-time.
In conclusione, secondo quanto stabilitodall’Ordinanza ministeriale le 40 ore relative ai collegi dei docenti (programmazione ecc...) non devono essere proporzionali all’orario settimanale, quindi andranno svolte tutte.
Quelle relative ai consigli di classe avrannoinvece una proporzione per così dire “naturale” in quanto il docente in part-time (es. 9 ore) dovrebbe di regola avere meno classi rispetto al docente a tempo pieno.
Tale impianto è stato confermato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7320 del 14.03.2019) che ha stabilito che:
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, articolo 46, 24.7.2003, articolo 36, e 29.11.2007, articolo 39, nonché dall’O.M. 23.7.1997, articolo 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’articolo 42, comma 3, lettera a) CCNL 1995, articolo 27, comma 3, lettera a) CCNL 2003,articolo 29, comma 3, lettera a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part-time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’ attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.
INFORMAZIONI PER IL DOCENTE IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
I docenti in servizio in piùscuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegiodei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Il docente deve presentare un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 orenella seconda).
Altrimenti, una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare agli incontri (a meno che ildocente non decida di farlo volontariamente).
Può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno).
Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e duele scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegialecosì da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una“priorità” ad una delle due attività da svolgere:
La presenzaall’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell’ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del “quorum strutturale”affinché l’adunanza sia valida.
Non a caso l’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che “Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto,del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relativesezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiestala presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.
Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.
Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini.
Si ricorda infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe, lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.
Pertanto, il consiglio di classe riunito perlo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione.
Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.
Particolare attenzione dovrà invece essereposta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale:
Es. docente che insegna nella scuola A conattività d’insegnamento diurna e nellascuola B con attività d’insegnamento serale. Nella scuola A si svolgerà un incontro collegiale nello stesso giorno in cui il docente ha attività d’insegnamento nella scuola B.
DOCENTE IN SERVIZIO CON PIÙ DI 18 ORE
Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con lefamiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativialla valutazione”.
Non sono invece maggiorati gli impegnirelativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore di partecipazione ai collegi docenti vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno in quanto ètassativo.
Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
ORE DI COLLOQUIO CON I GENITORI
Si premette che è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli: l’art. 30 della Costituzione prevede:“E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”.
Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
L’attuale CCNL definisce “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”.
Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio diistituto sentita la proposta del collegio dei docenti.
Bisogna dunque individuare i tempi e leoccasioni che favoriscano lapartecipazione dei genitori ai colloqui coni docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio diinsegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione).
Il docente riceve i genitori su richiesta con le modalità stabilite dall’istituzione scolastica.
CCNL 2019-2021
Art 43
- Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
- Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal DPR 8 Marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e succ. mod. ed int. – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso D.P.R.-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
- Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
- Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
- Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
- Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
- L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
- Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
- L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
- Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento), le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
- Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
- Il presente articolo abroga l’articolo 28 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 28 del CCNL 29/11/2007.
Art 44
- L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
-
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
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alla correzione degli elaborati;
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ai rapporti individuali con le famiglie.
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Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
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partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
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la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
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lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
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Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
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Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
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Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a).
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Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
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Il presente articolo abroga l’art. 29 del CCNL 29/11/2007.